IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE, concernente i fondi propri degli enti creditizi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la determinazione del patrimonio di vigilanza degli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e suc- cessive modificazioni e integrazioni. Il patrimonio cosi' determinato e' utilizzato nell'applicazione delle norme di vigilanza che recepiscono disposizioni comunitarie di armonizzazione. 2. Le istruzioni stabiliscono gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza tenendo conto delle prescrizioni comunitarie; individuano altresi' le componenti di ciascun aggregato e i relativi valori muovendo dalle norme in materia di bilanci. 3. Allo scopo di salvaguardare la rispondenza del patrimonio di vigilanza alla funzione di garanzia della stabilita' degli enti creditizi e di migliorare il grado di omogenita' delle modalita' di determinazione, le istruzioni possono prevedere l'esclusione dal computo di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati o componenti negativi, nonche' la rettifica dei valori. Non puo' essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti positivi non ammessi dalla direttiva.