IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,  recante
delega al Governo per  l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
89/299/CEE, concernente i fondi propri degli enti creditizi; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia e del tesoro; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
   1. La Banca d'Italia emana istruzioni per  la  determinazione  del
patrimonio di vigilanza degli enti creditizi  iscritti  nell'albo  di
cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e  suc-
cessive modificazioni e integrazioni. Il patrimonio cosi' determinato
e'  utilizzato  nell'applicazione  delle  norme  di   vigilanza   che
recepiscono disposizioni comunitarie di armonizzazione. 
   2. Le istruzioni stabiliscono gli aggregati  positivi  e  negativi
che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza tenendo conto
delle prescrizioni comunitarie; individuano altresi' le componenti di
ciascun aggregato e i relativi valori muovendo dalle norme in materia
di bilanci. 
   3. Allo scopo di salvaguardare la rispondenza  del  patrimonio  di
vigilanza alla funzione  di  garanzia  della  stabilita'  degli  enti
creditizi e di migliorare il grado di omogenita' delle  modalita'  di
determinazione, le  istruzioni  possono  prevedere  l'esclusione  dal
computo di aggregati o componenti positivi, l'inclusione di aggregati
o componenti negativi, nonche' la  rettifica  dei  valori.  Non  puo'
essere prevista l'inclusione di aggregati o componenti  positivi  non
ammessi dalla direttiva.